Statuto

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GRUPPO PODISTICO ENDAS-CESENA
Associzione Sportiva Dilettantistica
STATUTO

 

Art.1 – Costituzione
È costituito con sede in Cesena, Corso Mazzini n.46, un Circolo territoriale ENDAS de-nominato "GRUPPO PODISTICO ENDAS-CESENA Associazione Sportiva Dilettantistica".
Art.2 - Scopi
Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, senza fini di lucro.
Art.3 – Compiti
Sono compiti del Circolo:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i po-poli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
b) favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili fra i circoli e altre organizzazioni democratiche;
c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
e) organizzare attività sportive dilettantistiche (compreso lo svolgimento di attività di-dattica).
Art.4 - Soci
Il numero dei soci è illimitato: al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che ne condividono gli orientamenti generali e si impegnano a partecipare alla vita dell'associazione.
I soci si dividono in due categorie: soci podisti e soci sostenitori. Solo i soci podisti par-tecipano al Campionato Sociale. Tutti i soci partecipano con pari diritti alla elezione de-gli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali: non possono tuttavia far parte del Consiglio Direttivo i soci che rivestono cariche dirigenziali presso Società, Gruppi od Enti che agiscono nello stesso campo di attività in cui opera o può operare il Circolo.
Art.5 - Domanda di ammissione
Per essere ammessi a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità :
a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, numero di telefono, categoria;
b) impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
Art.6 - Ammissione
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, delibera l'accoglimento o la reiezione della domanda: tuttavia, nell'intervallo intercorrente fra la presentazione della domanda e la delibera del Consiglio, il richiedente (categoria soci podisti) potrà partecipare alle gare del Campionato Sociale alla stessa stregua degli iscritti, e la gara, in caso di acco-glimento della domanda, sarà considerata valida a tutti gli effetti ai fini del Campionato Sociale.

Art.7 - Certificato medico
All'atto dell'iscrizione il nuovo socio podista dovrà presentare il certificato medico di idoneità specifica rilasciato ai sensi del Decreto Ministeriale (San.) 18.2.1982.
Art.8 - Iscrizione annuale
Il certificato medico di cui sopra dovrà essere presentato da ogni socio podista anche all'atto della iscrizione annuale al Gruppo. Sarà tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo variare il tipo di certificato medico richiesto ai soci podisti e conservato fra i documenti sociali.
Art.9 - Cauzione
I nuovi soci podisti, all'atto dell'iscrizione riceveranno il vestiario per le corse, a fronte del quale verseranno una cauzione, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo: tale cauzione verrà restituita in due anni, in ragione del 50% all'an-no, a quei soci che durante il corso dell'anno sociale avranno partecipato almeno al 60% delle gare di Campionato Sociale.
Art.10 - Quote associative
Le quote associative vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo: spetta ugualmente al Consiglio Direttivo la determinazione dei contributi a carico dei soci per le attività sociali ed in particolare dei contributi per il vestiario, differenziati per le due categorie di soci.
Art.11 - Obblighi dei soci
I soci sono tenuti:
a) al pagamento delle quote associative;
b) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso ver-samenti di quote straordinarie;
c) a partecipare alle gare (se soci podisti) e ad avvertire l'incaricato della propria presen-za apponendo, entro dieci minuti dall'inizio della manifestazione, la firma sull'apposito registro o foglio-presenza;
d) in occasione della partecipazione alle gare del Campionato Sociale indossare il ve-stiario fornito dal Gruppo e gareggiare con la divisa completa;
e) collaborare, salvo casi particolari valutabili volta per volta dal Consiglio Direttivo, al-la realizzazione delle attività del Circolo.
Art.12 - Agevolazioni
Le eventuali agevolazioni per le attività del tempo libero organizzate dal Gruppo e la di-stribuzione del vestiario, sono riservate ai soci che hanno preso parte, durante l'anno in corso, ad almeno il 60% delle gare del Campionato Sociale (approssimazione per ecces-so).
Art.13 - Espulsione
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando non abbiano rinnovato la iscrizione al Gruppo entro il termine stabilito an-nualmente dal Consiglio Direttivo, salvo dimostrati casi di forza maggiore che saranno valutati volta per volta dal Consiglio;
c) quando abbiano preso parte a meno del 30% delle gare del Campionato Sociale;
d) quando in qualunque modo arrechino danni morali e/o materiali al circolo;
e) quando non collaborino (salvo particolari eventualità o esenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo) alla realizzazione delle principali attività sociali.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art.14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
b) dai contributi, erogazioni, sponsorizzazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo di riserva.
Art.15 - Non rimborsabilità delle quote
Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 16 - Esercizio sociale
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.17 - Bilancio
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il rimanente resterà a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo.
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve, il capitale del Circolo, non possono essere distribuiti, sotto forma di dividendi, o altro, agli associati, salvo che la destina-zione o la distribuzione siano imposti da norme di legge.
Art.18 - Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea dei soci è convocata, con avviso scritto, almeno una volta all'anno, ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o almeno un quinto degli associati lo richieda.
Art.19 - Validità delle delibere
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia presente alme-no la metà più uno dei soci: in seconda convocazione qualunque sia il numero degli in-tervenuti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno mezz'ora.
Art.20 - Modifiche statutarie
Le modifiche allo Statuto o al regolamento debbono essere approvate dalla Assemblea dei soci, appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, o dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Art.21 - Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa.
Art.22 - Presidente e Consiglio Direttivo
Il Presidente del Gruppo ed il Consiglio Direttivo, formato da nove persone (compreso il Presidente), in maggioranza appartenenti alla categoria podisti, vengono eletti ogni tre anni dalla Assemblea dei soci, convocata a questo scopo: è in facoltà dell'Assemblea va-riare il numero dei Consiglieri.
Art.23 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Segretario ed un Tesoriere e potrà chiama-re a farne parte, senza diritto di voto, altri soci scelti per compiti specifici.
Art.24 - Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Segretario e le sue decisioni saranno considerate valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.25 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono ugualmente valide qualora siano state prese da almeno i tre quarti dei Consiglieri.
Art.26 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
b) curare la esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale delegan-done il Presidente o il Segretario;
d) approvare i bilanci;
e) deliberare circa la ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
f) favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo;
g) emanare il Regolamento per il Campionato Sociale.
Art.27 - Rappresentanza sociale
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o di suo im-pedimento tutte le sue mansioni spettano al Segretario.
Art.28 - Scioglimento
La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti alla Assemblea che risulterà validamente costituita solo con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti.
Art.29 – Destinazione del patrimonio sociale
In caso di scioglimento del Circolo la Assemblea, con le stesse maggioranze di cui al precedente articolo, delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo (dedotte le pas-sività) che dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.30 - Materie non comprese
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide la Assemblea a maggioranza asso-luta dei partecipanti, restando comunque vietato deliberare in contrasto con ciò che pre-vedono lo Statuto nazionale dell'ENDAS, del CONI e della Federazione Italiana di At-letica Leggera e, in subordine, le norme del Codice Civile.

 


(Il presente Statuto è stato registrato a Cesena il 17 luglio 1998 al N.4940 Mod.3.
Le modifiche agli articoli 1, 3, 29, 30 sono state approvate dal Consiglio Direttivo l’1 marzo 2006 e dalla Assemblea dei soci il 10 aprile 2006)

 

 

 



Per Informazioni rivolgersi alla Segreteria del Gruppo Podistico Endas Cesena

C.so Mazzini, 46

tel. 0547/27603

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