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Gen
04
2011

Tutela Sanitaria

Scritto da gls Ultimo aggiornamento (05 Gennaio 2011)
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(fonte http://www.arieteweb.org/pages/approfondimento.asp?articolo=6)

 

NORME SULL' ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E AGONISTICA

 

Prima di cominciare un' attività sportiva è d'obbligo (sarebbe comunque importante non considerarlo solo un obbligo, ma soprattutto un'opportunità per tutelare la nostra salute) effettuare la visita medica relativa al livello e al tipo di sport che ci accingiamo a praticare.
Attualmente le normative vigenti dividono in due il settore della tutela sanitaria nello Sport dilettantistico:

 

ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA
(DM 28/02/1983)

 

La visita medica per attività sportive non agonistiche viene effettuata di norma dal medico di base il quale deve rilasciare il relativo certificato di "stato di buona salute" . Il certificato deve contenere in modo chiaro e leggibile il nome e cognome della persona, luogo e data di nascita, residenza, il numero di iscrizione al SSN e la dizione:
"il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio."

Il certificato va richiesto all'interessato al momento dell'iscrizione e partecipazione alla pratica sportiva, ha validità di 1 anno dalla data del rilascio e dovrà essere conservato presso la sede dell'organizzazione sportiva per almeno 5 anni. Occorrerà pertanto organizzare una sorta di scadenzario per mantenere monitorati tutti i praticanti e richiedere alle varie scadenze la ripetizione del certificato.

Si fa notare che la responsabilità giuridica ricade sul Presidente dell'organizzazione il quale è responsabile in caso di patologie e danni provocati dalla mancata verifica dell'idoneità del soggetto.
Il certificato di "stato di buona salute" viene di norma rilasciato dal medico di base di famiglia anche se comunque può essere richiesto ad altro medico.
  

ATTIVITA' AGONISTICA
(D.M. 18/02/1982 - circolare 31/01/1983)

La visita medica per l'accertamento ed il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche deve essere effettuata presso Centri di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali o da Centri FMSI convenzionati con la Regione o da altri centri medici privati accreditati presso la Regione che devono comunque rispettare determinati parametri stabiliti dalle normative regionali (essendo la materia di competenza regionale vi possono essere alcune differenze a seconda delle varie legislazioni, per esempio nelle regioni del Veneto e della Lombardia sono abilitati a rilasciare il certificato anche i singoli medici dello sport).
Come per l'attività non agonistica, in caso di danni fisici o patologie causati dalla mancanza della verifica dell'idoneità sanitari, la responsabilità ricade sul presidente della società di cui il soggetto è tesserato.
La visita medica d'idoneità all'attività agonistica prevede l'effettuazione di alcune valutazioni, che essendo differenziato lo sforzo che viene richiesto in relazione allo sport praticato, sono state suddivise in due tipi di profilassi :

Esame tipo A - per attività sportive a basso impegno cardiocircolatorio dove pertanto non viene richiesto l'elettrocardiogramma sotto sforzo;

Esame tipo B - anamnesi, visita medica generale, valutazione spirografica, esame delle urine ed elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.

Mentre per determinati sport ad alto rischio o per necessità di ulteriori verifiche possono essere richiesti ulteriori accertamenti per una valutazione più completa e sicura dell'idoneità del soggetto.
Il Certificato d'idoneità per attività agonistica ha validità annuale ad eccezione di alcuni sport in cui è prevista una validità biennale ed ha un costo stabilito per legge di circa € 60.00, mentre viene rilasciato nelle strutture pubbliche gratuitamente per i minorenni e per gli adulti oltre i 65 anni.

Occorre inoltre sottolineare che la valutazione di NON IDONEITA' costituisce divieto di legge alla pratica dello sport agonistico, a cui però l'atleta può opporsi ricorrendo alla Commissione Regionale di Valutazione per un'eventuale revisione.

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